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Assegno di Inclusione: cos’è, chi ne ha diritto e come farne richiesta

24-01-2024 14:41 - News
Tra i beneficiari anche i soggetti con invalidità civile e handicap ai sensi della Legge 104, nel rispetto dei limiti ISEE

L’Assegno di Inclusione (ADI), spiega lo stesso INPS nella sezione del proprio sito dedicata, è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. La misura, che in qualche modo eredita la platea di destinatari del Reddito di Cittadinanza, è operativa dal 1° gennaio 2024 e interessa, tra gli altri, anche le persone con disabilità.

Il beneficio economico, spiega sempre l’INPS decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente ADI, del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD) all’esito positivo dell’istruttoria.

In fase di prima applicazione, per le sole domande presentate entro gennaio e che presentino il Patto di attivazione digitale (PAD) sottoscritto entro il mese di gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio 2024, ferma restando la necessità dell’esito positivo dell’istruttoria. In tutti gli altri casi beneficio sarà erogato, mensilmente, a partire dal mese successivo a quello della domanda, sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI) per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è prevista, sempre, la sospensione di un mese.
A CHI È DESTINATO L’ASSEGNO DI INCLUSIONE

L’ADI è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
minorenne;
con almeno 60 anni di età;
in condizione di svantaggio (grave disagio bio-psico-sociale) e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

L’inquadramento di “disabilità” a cui si fa riferimento è il quello contenuto nell’allegato 3 del citato DPCM, che stabilisce la “Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza”, così come riportiamo di seguito:

CATEGORIE


DISABILITÀ MEDIA


DISABILITÀ GRAVE




NON AUTOSUFFICIENZA

Invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni


Invalidi 67-99%

(D.Lgs. 509/88)


Inabili totali

(l. 118/71, artt. 2 e 12)


Cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni con diritto all’indennità di accompagnamento

(L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b))

Invalidi civili minori di età


Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età

(L. 118/71, art. 2 – diritto all’indennità di frequenza)


Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/200, art. 30)


Minori di età con diritto all’indennità di accompagnamento

(L. 508/88, art. 1)

Invalidi civili ultrasessantacinquenni


Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67-99%

(D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)


Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100%

(D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)


Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all’indennità di accompagnamento

(L. 508/88, art. 1)

Ciechi civili


Art. 4 L. 138/2001


Ciechi civili parziali

(L. 382/70 – L. 508/88 – L. 138/2001)


Ciechi civili assoluti

(L. 382/70 – L. 508/88 – L. 138/2001)

Sordi civili


Invalidi civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica

(DM 27/8/1999 n. 332)


Sordi pre-linguali di cui all’art. 50 L. 342/2000




INPS


Invalidi

(l. 222/84, artt. 1 e 7, D.Lgs. 503/92, art. 1 comma 8)


Inabili

(L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)


Inabili con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa

(L. 222/54, art. 5)

INAIL


Invalidi sul lavoro 50-79%

(DPR 1124/65, art. 66)



Invalidi sul lavoro 35-59%

(D.Lgs. 38/2000 – L. 296/2006, art. 1, comma 782)


Invalidi sul lavoro 80-100%

(DPR 1124/65, art. 66)



Invalidi sul lavoro >59%

(D.Lgs. 38/2000 – L. 296/2006, art. 1, comma 782)


Invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personal continuativa

(DPR 1124/65, art. 66)



Invalidi sul lavoro con menomazioni dell’integrità psicofisica di cui alla L. 296/2006, art. 1, comma 782, punto 4)



INPS gestione ex INPDAP


Inabili alle mansioni

(l. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)


Inabili

(L. 274/1991, art. 13 – L. 335/95, art. 2)




Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra


Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza e alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71-80%)


Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza e alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (81-100%)


Invalidi con diritto all’assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)

Handicap





Art. 3 comma 3 L. 104/92




In dettaglio, sono considerati soggetti “in condizione di svantaggio” quelli che rientrano in almeno una delle seguenti casistiche:

persone in carico ai servizi per disturbi mentali;
persone in carico ai servizi per la disabilità;
persone in carico ai servizi per le dipendenze;
persone in carico ai servizi per le vittime di violenza di genere e tratta;
persone in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna in quanto ammesse alle misure alternative alla detenzione, o persone ex detenute da meno di un anno in carico ai servizi;
persone in carico ai servizi per specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa;
persone senza dimora in carico ai servizi;
neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari.

REQUISITI PER POTER FAR RICHIESTA DI ADI

Per fare richiesta di ADI è necessario rispettare alcuni requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno. Il richiedente deve infatti essere cittadino europeo, familiare di un cittadino europeo e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; o ancora può essere titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria). Inoltre, il richiedente deve essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

L’ottenimento è inoltre condizionato alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

A livello finanziario, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di ISEE in corso di validità di valore non superiore a 9.360 euro (nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159 del 2013) e di un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI.

Il parametro della scala di equivalenza ADI è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

un componente = 1
+0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente
+0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni
+0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura
+0,30 per ciascun altro componente audlto in condizione di grave disagio bio-psicosociale e inserito in programma di cura e assistenza certificati dalla pubblica amministrazione
+0,15 per ciascuno minore di età, fino al secondo
+0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE, quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.
Sono, invece, aggiunti i trattamenti assistenziali in corso di godimento, ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità e quelli non sottoposti alla prova dei mezzi.
I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare.
QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA

La domanda di ADI può essere presentata all’INPS a partire dal 18 dicembre 2023:

in via telematica attraverso il sito internet istituzionale dell’INPS (www.inps.it), accedendo con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
presso gli Enti Patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
presso i Centri di Assistenza Fiscale, a partire dal 1° gennaio 2024.

A seguito della presentazione della domanda, i dati verranno resi disponibili nella piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa del Sistema Informativo di inclusione sociale e lavorativo (SIISL).



Per approfondire si rimanda alla pagina del sito INPS dedicata all’ADI e alla Piccola guida ai beneficiari dell’assegno di inclusione predisposta dal Ministero del Lavoro.
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