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TESTO UNIFICATO: "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare" ( cd. Dopo di noi) come risultante dagli emendamenti approvati

28-06-2015 16:13 - Archivio
Art. 1
(Finalità della legge)
1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell´Unione Europea e dagli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall´Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, l´inclusione e l´autonomia delle persone con disabilità.
2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. Tali misure sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all´articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare realizzando la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l´esistenza in vita dei genitori. Lo stato di disabilità grave, di cui all´articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all´articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti della legislazione vigente in favore delle persone disabili.
3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e le condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.
Art 2.
(Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio)
I. Nell´ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all´articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all´articolo I della presente legge su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell´articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all´articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio da erogare ai soggetti di cui all´ articolo 1, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all´articolo 3 della presente legge.
Art. 3
(Istituzione del Fondo per l´assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)
1. Per le finalità di cui ali´ articolo l, commi I e 2, e all´articolo 2, comma 2, è istituito presso il Ministero del lavoro e aelle politiche sociali, il Fondo per l´assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell´articolo 9.
2. L´accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze e con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del de´;reto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualme·,te alla ripartizione delle risorse del Fondo.
3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per Ia concessione e l´erogazione dei finanziamenti, le modalità di pubblicità dei finanziamenti err.gati e di verifica dell´attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
Art. 4
(Finalità del Fondo)
1. Il Fondo è destinato all´attuazione degli obiettivi di serv1z10 di cm all´articolo 2, comma 2 e, in particolare, alle seguenti finalità:
a) attivare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domicilarità in residenze o gruppi appartamento che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengono conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l´isolamento delle persone con disabilità;
a-bis) realizzare interventi Jdi permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali emergenze;
b) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all´articolo 1, volti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle normative regionali, che possono comprendere gli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi e delle strutture;
e) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e b), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone di cui all´articolo 1, comma 2.
2. Al finanziamento dei programmi e all´attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privalo con comprovata esperienza nel settore dell´assistenza alle persone disabili e le famiglie che si associano per le finalità di cui all´articolo 1.
Art. 4-bis
(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave)
1. All´articolo 15, comma 1, lettera /), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» sono inserite le seguenti: «A decorrere dal periodo d´imposta in corso al 31 dicembre 2015, l´importo di euro 530 è elevato a euro 1.000 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all´articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 47,6 milioni di euro per l´anno 2016 e a 27,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi del successivo articolo 9.
Soppresso
Art. 5
(Disposizioni fiscali)
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