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Approvato in Consiglio dei ministri lo schema di decreto che semplifica la valutazione dell’invalidità civile

10-11-2023 15:09 - News
Il ministro per le Disabilità ha illustrato lo schema di decreto sulla definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale
ROMA - “Oggi diamo piena attuazione della legge delega 227, portiamo un provvedimento importantissimo che segna un punto di svolta nella visione della disabilità sia dal punto di vista culturale sia da quello pratico. Portiamo un decreto attuativo che contiene un passaggio fondamentale: una visione che tenga conto delle persone, le mette al centro, sono le istituzioni a muoversi per loro”. Lo ha detto il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, illustrando lo schema di decreto legislativo recante ‘Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato’, approvato venerdì in Consiglio dei ministri.

"Il presente decreto- si legge- nel ricondurre ad unità l’attuale sistema normativo, analizza e disciplina la disabilità sotto un duplice angolo prospettico: individuale e di interazione con l’ambiente. In particolare, il Capo I mira a garantire, nel rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale, il pieno esercizio delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti della vita quotidiana, attraverso l’accertamento della condizione di disabilità e la previsione dei sostegni utili a vivere tali contesti senza ostacoli e con facilitatori. A tal fine, ricorrono l’accomodamento ragionevole e il progetto di vita individuale personalizzato e partecipato al fine di garantire i principi di autodeterminazione e di non discriminazione".

Lo schema di decreto introduce le definizioni di 'condizione di disabilità', 'persona con disabilità' e 'accomodamento ragionevole'. "L’assetto definitorio- si legge ancora nello schema di decreto- non può quindi non prendere le mosse dalla nuova prospettiva della 'condizione di disabilità', intesa quale interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione della persona stessa. In tal modo, si passa dalla visione medica dell’impedimento, determinato dalla malattia o patologia in sé, al modello bio-psico-sociale, che considera l’impedimento o la limitazione nella partecipazione sociale connaturato al fatto che una persona con una data compromissione non può esercitare i suoi diritti, su base di uguaglianza con gli altri, se ha un contesto avverso (vedasi persona con assenza di deambulazione che però vive meglio e non in maniera limitata o impedita, i contesti di vita, se questi non presentano barriere). Il concetto di 'condizione di disabilità' adottato è di matrice complessa ed evolutiva, socio - sanitario e correlato alle tecniche, agli strumenti e ai criteri di accertamento impiegati per il procedimento valutativo di base".

Con questo decreto "cancelliamo parole come 'persona con handicap, portatore o affetto da handicap' e introduciamo il concetto dell’accomodomaneto ragionevole", ha sottolineato Locatelli.

L'accomodamento ragionevole' "è definito quale soluzione residuale, che non impone alla pubblica amministrazione, al concessionario di pubblici servizi, al soggetto privato un onere sproporzionato o eccessivo, adottabile nei casi in cui un diritto civile e sociale non è immediatamente e concretamente attuabile nella sua interezza", si legge ancora nello schema di decreto.

Il ministro ha poi evidenziato che le due parti fondamentali del documento "riguardano la valutazione di invalidità civile che sarà semplificata e sburocratizzata anche nella parte riguardante i certificati di avviamento della richiesta di invalidità- ha detto- Ora c'è un percorso tortuoso, noi diciamo che può essere attestato dal medico dell'Inps per non complicare ulteriormente la vita delle persone".

Lo schema di decreto spiega che "il certificato medico di base rappresenta l'unitario documento in grado di avviare la sequenza procedimentale per l'accertamento di base della condizione di disabilità. Sono autorizzati alla redazione e alla trasmissione telematica all’Inps di detto certificato medico: i medici dipendenti delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei centri di diagnosi e cura delle malattie rare, nonché, se autorizzati all’invio telematico da Inps, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici in quiescenza iscritti all’albo, i liberi professionisti ed i medici in servizio presso strutture private accreditate. È evidente- si legge ancora- la portata innovativa della disposizione che consentirà l’avvio del procedimento per l’accertamento della condizione di disabilità senza gravare la persona di ulteriori adempimenti. Inoltre, la 'legittimazione diffusa' prevista in capo a diversi soggetti consente di delineare un sistema capillare e di prossimità alla persona per l’attivazione del procedimento valutativo".

"La condizione di invalidità civile- ha precisato Locatelli- verrà valutata sul profilo funzionale della persona come richiesto dalla convenzione Onu, dall'Organizzazione mondiale della Sanità e porta all'interno del percorso di valutazione il tema qualitativo e non solo tabellare nell'esaminare la persona".

Altro punto fondamentale è poi quello del progetto di vita in base al quale "la persona con disabilità è protagonista delle scelte di presa in carico e cura del suo percorso di vita. È un concetto che tiene insieme tutta la parte sanitaria, sociosanitaria e sociale", ha precisato il ministro.

"Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle relative competenze- si legge nello schema di decreto- garantiscono l’effettività e l’omogeneità del progetto di vita, prescindendo dell’età e dalle condizioni personali e sociali. Il diritto al progetto di vita deve essere inteso 'livello di essenziale di processo'. Pertanto, in base a tale disposizione, solo le singole prestazioni inserite nel progetto possono integrare un livello essenziale delle prestazioni sulla base delle diverse norme di riferimento".

"La persona con disabilità- precisa il documento- è l'unica titolare del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e concorre a richiederne l’attivazione e a determinarne i contenuti ed esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte. Il progetto di vita può essere chiesto dalla persona con disabilità all’esito della valutazione di base".

"Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato risponde ai bisogni ed alle aspirazioni della persona con disabilità, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri; e individua per qualità, quantità e intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni e i servizi volti a supportare la persona nei diversi ambiti di vita, anche eliminando eventuali ostacoli. Nel progetto di vita sono individuati, altresì, misure per il superamento delle condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale nonché gli eventuali sostegni erogabili in favore del nucleo familiare e di chi presta cura ed assistenza, i cd. caregiver. Il progetto di vita deve essere sostenibile nel tempo ovvero garantire continuità degli strumenti, delle risorse degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti necessari".
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