Legge "104" del 92 sui permessi per disabili: ultime sentenze
10-02-2015 16:20 - Archivio

La richiesta del pubblico dipendente di trasferimento ad altra sede per prestare assistenza a congiunto portatore di handicap non configura un diritto incondizionato del richiedente. Pertanto la Pubblica amministrazione può legittimamente respingere l´istanza di trasferimento di un proprio dipendente, presentata ai sensi dell´art. 33, l. 5 febbraio 1992 n. 104 quando le condizioni personali e familiari dello stesso siano meno importanti e urgenti di fronte all´interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell´Amministrazione [2].
A seguito della modifica apportata nel 2010 [3], i requisiti della continuità ed esclusività dell´assistenza al congiunto portatore di handicap del dipendente non possono più essere pretesi dall´Amministrazione come presupposto per la concessione dei benefici di cui all´articolo 33 della legge 104/1992, con la conseguenza che gli unici parametri entro i quali l´Amministrazione deve valutare se concedere o meno i benefici in questione sono da un lato le proprie esigenze organizzative ed operative e, dall´altro, l´effettiva necessità del beneficio da parte del dipendente, al fine di impedire un suo uso strumentale [4].
Nel settore del pubblico impiego, agli effetti del trasferimento del dipendente per come consentito dalla legge 104 del 92, per dare assistenza con carattere di continuità a parente o affine entro il terzo grado che versa in condizione di handicap, l´inciso "ove possibile", contenuto nella legge, sta a significare che deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede della PA di destinazione del posto in ruolo ricoperto dall´interessato che chiede il trasferimento, per il suo proficuo utilizzo. In altre parole, se manca detta qualifica lavorativa, non è possibile ottenere il trasferimento [5].
Per il trasferimento di un pubblico dipendente, dallo stesso richiesta ai sensi della legge 104 onde consentirgli di provvedere ad un familiare portatore di handicap, deve essere necessaria un´assistenza effettiva, e non solo morale, già in atto; inoltre, le esigenze assistenziali del disabile devono essere valutate con riferimento all´intero contesto familiare nel quale è inserita la persona disabile ed ai soggetti tenuti all´assistenza nei suoi confronti [6].
Non si computano, ai fini della "tredicesima" o della "gratifica natalizia", i permessi previsti dalla legge 104 del 1992 [7] solo nei casi in cui essi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario - che può determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa - e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un´indennità inferiore alla retribuzione normale (diversamente dall´indennità per i permessi della legge 104 commisurata all´intera retribuzione). Tale interpretazione risulta idonea ad evitare che l´incidenza sulla retribuzione possa essere di aggravio della situazione dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l´utilizzazione del permesso [8].