Alunni disabili senza ore di sostegno: quando si ha diritto al risarcimento

20-07-2015 14:56 -

Misure di sostegno negate o ridotte: quando i genitori degli alunni disabili possono ottenere il risarcimento dal Ministero dell´Istruzione.

Il Ministero dell´Istruzione e i singoli istituti scolastici devono garantire determinate misure di sostegno per gli alunni disabili affinché questi possano attuare, al pari di tutti gli altri alunni, il diritto allo studio e alla formazione scolastica.

Tra queste misure, volte anche all´integrazione dell´alunno nella classe di appartenenza, vi è l´assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore quantificate in base alla diagnosi funzionale e al piano educativo individuale dell´alunno.

Se, nonostante l´handicap sia stato accertato e adeguatamente certificato, all´alunno vengono negate o ridotte le misure di sostegno o, ancora, queste, di fatto, non vengono rispettate dalla scuola, i genitori possono chiedere al MIUR il risarcimento del danno esistenziale provocato al disabile.

Ai fini del risarcimento, tuttavia, non basta affermare l´inadempimento delle misure di sostegno alle quali l´alunno aveva diritto; serve la dimostrazione del danno esistenziale subito a causa di tale inadempimento.

In particolare il genitore deve provare che la negazione o riduzione delle ore di sostegno ha inciso sulla sfera esistenziale e relazionale del figlio disabile, compromettendo la crescita, la formazione, il rapporto con se stesso e con gli altri (per esempio maggiori difficoltà nell´integrazione con i compagni di classe e quindi insicurezza e instabilità emotiva).

L´indispensabilità della prova del danno esistenziale ai fini del risarcimento è stata ribadita più volte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità [1]. Si tratta della regola principale in materia di onere probatorio: chi domanda il risarcimento, deve provare il danno.

Proprio in una recentissima sentenza [2], il Consiglio di Stato ha ribadito l´applicazione di tale regola anche in materia di danno esistenziale derivante dal mancato rispetto delle ore di sostegno per gli alunni disabili.

Nella stessa sentenza c´è però una precisazione che, a seconda della prospettiva di interpretazione, può lasciare un po´ perplessi. Il Consiglio di Stato afferma, infatti, che "il diritto all´assistenza scolastica non è incondizionato" ma va bilanciato con le esigenze generali dell´istituto scolastico, "legate alla limitatezza delle risorse finanziarie degli istituti scolastici".

Si tratta di una considerazione che, in fatto, - viste le condizioni economiche e non in cui versano le scuole italiane -, può anche trovare un fondamento logico. Dal punto di vista giuridico, tuttavia, proporzionare il diritto all´assistenza scolastica degli alunni disabili con le risorse economiche a disposizione degli istituti, supera ogni logica, dato che il bilanciamento può farsi semmai tra elementi che hanno lo stesso peso e valore, e dunque, costituzionalmente parlando, tra diritti entrambi fondamentali.

Da quest´ultima prospettiva, viene difficile pensare che il diritto fondamentale del disabile a ricevere le prestazioni essenziali per il percorso di studi e formazione - che non potrebbe compiere da solo, possa bilanciarsi con "esigenze legate a risorse finanziarie". Il risultato consisterebbe nel coniugare la crisi economica con la crisi dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.